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15 ottobre 2010

Radio in sala d'attesa, condannato dentista milanese

Un lettore commenta la notizia riguardante scomparsa della voce "Web radio personali" dal modulo SIAE per la registrazione delle attività trasmissive online, segnalandomi che dopo il mio post è scomparso anche il "Modello AWR" da utilizzare per registrare le attività di trasmissione online. La URL per il download rimanda a un documento con una solta scritta: "documento in costruzione". Segno che in SIAE sono in atto ripensamenti?
In attesa di ulteriori sviluppi, la questione dei diritti, questa volta discografici, si ripropone con questo comunicato stampa della SCF, il consorzio "che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, come previsto dalla legge italiana sul diritto d’autore e dalle direttive dell’Unione Europea." La SCF dà ampio spazio alla sentenza del Tribunale di Milano 10901/2010, che ha condannato un dentista a una multa per aver diffuso musica nel suo studio, attraverso una radio. Anche su queste forme di diffusione in pubblico (anche se diciamolo, non credo che i clienti del professionista milanese fossero molto concentrati sulla musica) la legge impone di pagare i diritti discografici ai produttori. Diritti, lo ricordiamo, che sono indipendenti e separati dai diritti d'autore versati alla SIAE. Pur ribadendo in modo esplicito "che il ricorso alla via giudiziaria non è certo la strada che SCF intende perseguire per affermare i diritti degli artisti e dei produttori," il presidente del consorzio Saverio Lupico, sottolinea l'importanza di questa sentenza, la quale costituirà sicuramente un precedente.
Bisogna senz'altro dare atto a SCF del pacato realismo scelto nell'approccio verso una questione che comunque la si veda mette in risalto il problema dell'adeguamento della normativa sui diritti d'autore alle specificità dei nuovi media, ma mi chiedo se in una situazione di questo tipo, dove l'ascolto "personale" della radio viene esteso a un pubblico oggettivamente molto ristretto, non si debba ricorrere a meccanismi di tutela più accomodanti, fissando delle eccezioni che oltretutto possono giovare all'immagine complessiva di regole sacrosante (il pagamento di tasse e diritti) troppo spesso percepite come insopportabili "balzelli". Ma mi rendo anche conto che il mio ragionamento corre a sua volta il rischio di degenerare in una forma di generale disprezzo della norma.
Nella definizione statutaria di questo organismo si legge che "SCF negozia con i singoli “utilizzatori” o con le loro associazioni di categoria la misura del compenso dovuto ad artisti e produttori discografici. Attraverso il rilascio di un’unica licenza, consente agli utilizzatori di diffondere in pubblico il repertorio musicale di tutte le case discografiche rappresentate, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge." Decisamente, l'unica soluzione è discutere e decidere insieme, magari tenendo conto delle esigenze e delle capacità di spesa di singoli (vedi il caso delle Web radio individuali) che non hanno ambizioni commerciali.

DENTISTA CONDANNATO A MILANO: DIFFONDEVA MUSICA SENZA PAGARE I DIRITTI A SCF. STORICA SENTENZA, CHE INTERESSA TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI.

La musica dal dentista è una forma di “pubblica diffusione”, analoga a quella utilizzata in contesti come bar, ristoranti, alberghi. Così il Tribunale di Milano ha condannato un dentista per il mancato pagamento dei ‘diritti discografici’. Saverio Lupica, Presidente di SCF “una sentenza innovativa applicabile a tutti gli studi professionali”.

Milano, 15 ottobre 2010 – Storica sentenza a favore dei diritti connessi discografici. Il Tribunale di Milano ha condannato il titolare di uno studio dentistico per aver diffuso musica attraverso una radio senza aver corrisposto a SCF i compensi, previsti dalla legge sul diritto d’autore, a favore di artisti e produttori discografici (autonomi e indipendenti rispetto a quanto dovuto a Siae per i diritti d’autore).
Con sent.10901/2010 il Tribunale di Milano ha confermato che la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati - come quelli dentistici - rappresenta una forma di “pubblica utilizzazione”, come definita espressamente nella Legge sul Diritto d’Autore (art. 73 bis - L.D.A. 633/41).
Nello specifico, in linea con quanto già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (sent. C-306/05 - Corte di Giustizia), la decisione conferma come l’elemento discriminante rispetto all’insorgenza del diritto sia la messa a disposizione delle registrazioni discografiche ‘a un pubblico di persone’, a prescindere dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione di musica.
I giudici milanesi hanno, infatti, stabilito che la clientela di uno studio dentistico è qualificabile come ‘pubblico’, in quanto appare potenzialmente indeterminata sia nel numero, che nella sua composizione; il fatto che l’accesso dei clienti allo studio avvenga in maniera programmata rappresenta una mera modalità organizzativa.
La sentenza di Milano conferma e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che ha caratterizzato la tutela dei diritti di artisti e discografici in questi ultimi anni, riaffermando che il pagamento del compenso SCF è dovuto qualsiasi sia il mezzo utilizzato, anche una radio. Nello specifico è in linea con la normativa europea e con quanto già da tempo avviene negli altri paesi dell’Unione, dove gli studi medici e dentistici riconoscono regolarmente il pagamento dei diritti discografici a fronte dell’utilizzo di musica d’ambiente, per offrire ai propri pazienti un ambiente più confortevole e rilassante.

La sentenza del tribunale di Milano rappresenta un provvedimento estremamente positivo e innovativo perché fissa di fatto un principio di applicabilità di più ampio respiro, che interessa a questo punto tutti gli studi professionali, come per esempio in generale tutte le altre tipologie di studi medici, quelli di avvocati, di architetti, commercialisti, notai.” - commenta Saverio Lupica, Presidente di SCF Consorzio Fonografici - “Si tratta indiscutibilmente di un ottimo risultato sul fronte della tutela dei diritti discografici. In questa occasione teniamo comunque a ribadire e confermare, ancora una volta, che il ricorso alla via giudiziaria non è certo la strada che SCF intende perseguire per affermare i diritti degli artisti e dei produttori. Al contrario: crediamo che il dialogo e la negoziazione siano le uniche soluzioni ragionevoli per dare applicazione a quello che è a tutti gli effetti un obbligo di legge, nel rispetto delle parti coinvolte. Una tesi, la nostra, che trova ogni giorno sempre più facile applicazione grazie al comportamento responsabile di un numero sempre maggiore di operatori professionali, attivi nei più svariati settori, che, grazie anche alla collaborazione instaurata con le rispettive associazioni di categoria, fanno uso di musica riconoscendo spontaneamente i diritti di artisti e produttori discografici”.

11 luglio 2009

Ascolto con lo scanner, sentenze sempre più severe

L'amico Giorgio Marsiglio, valente giurista impegnato da anni nella divulgazione relativa alle norme che regolano l'attività radiantistica, mi ha mandato il link a un suo recente articolo (pubblicato sul numero 7/2009 mensile dell'AIR Radiorama, ma ancora più pratico in formato ipertestuale) dedicato allo scottante argomento dell'uso di apparati riceventi a larga banda, o "scanner". Il dubbio riguarda la legalità del possesso di tali apparati e dell'uso che in teoria è possibile farne per il monitoraggio di frequenze riservate a forze dell'ordine e di pronto intervento.
La lettura è un po' complessa perché l'avvocato Marsiglio si serve - evidentemente - di un linguaggio rigoroso, ma è molto istruttiva. L'attenzione dell'esperto ruota intorno alla sentenza della Corte di Cassazione con cui viene comminata la condanna definitiva ai giornalisti della testata Merateonline accusati di aver ascoltato le frequenze delle forze dell'ordine per meglio svolgere il loro lavoro di cronisti e presentarsi tempestivamente sui luoghi di incidenti e altre cause di intervento di polizia e carabinieri.
Da quel che mi è dato di capire, la giurisprudenza in questo ambito è andata inasprendosi in questi ultimi anni, dopo un periodo caratterizzato da sentenze abbastanza tolleranti nei confonti di chi utilizzava lo scanner per hobby (senza che queste sentenze rimuovessero l'illegalità dell'ascolto seguito da impiego "doloso" delle informazioni intercettate). Oggi, sembra concludere Marsiglio, i tribunali condannano l'uso e addirittura l'installazione dello scanner (la vendita rimane libera) sulla base di un criterio di violazione dell'insieme degli articoli del Codice penale "a presidio della inviolabilità dei segreti". A nulla sono valse le argomentazioni degli avvocati difensori dei giornalisti di Merate, che avevano sostenuto all'incirca il principio secondo cui non andrebbero considerate riservate e segrete le comunicazioni, anche delle forze dell'ordine, che siano diffuse in chiaro su frequenze ricevibili con apparati normalmente in commercio. L'obiezione della difesa si può in altre parole riassumere affermando che se le forze dell'ordine intendono davvero comunicare in forma riservata devono farsi carico attivamente di tale protezione ex-ante utilizzando codifiche e crittazioni, e non limitarsi alla protezione ex-post assicurata dalla legge. Tra l'altro, citando altre sentenze di questo stesso periodo, Marsiglio sottolinea come la condanna riguarda sia i giornalisti sia i malfattori che si servono di uno scanner per evitare l'arresto o eludere l'intervento della polizia mentre vengono perpetrati reati.
Non è un quadro incoraggiante, anche se di fatto le comunicazioni di servizio che sono oggetto delle "intercettazioni" amatoriali o giornalistiche stanno andando tutte verso una completa digitalizzazione. Secondo Marsiglio c'è però una speranza lagata al mantenimento proprio di regole vecchie di ottant'anni, che fino a epoca recente avevano reso possibili sentenze più tolleranti nei confronti del radioascolto "non malizioso". Purtroppo queste regole stanno per essere abrogate insieme a tante altre nell'ambito della manovra di semplificazione delle leggi voluta dal governo. Riporto qui la conclusione dell'articolo dell'avvocato Marsiglio, nella speranza di poter contribuire a un piccolo ripensamento:

Dopo questo lungo ragionamento, possiamo ora concludere che – una volta intervenuta (16 dicembre 2009) l’abrogazione dell’art. 18 del R.D. 1067 del 1923 – rimarrà possibile solo la seguente interpretazione della normativa vigente:

- gli appassionati di radioascolto: ai sensi dell’art. 617, comma 1, del codice penale, non sono punibili in caso di intercettazione effettuata mediante ricevitori scanner in maniera non fraudolenta (quindi fortuita o casuale). Naturalmente sono punibili in caso di rivelazione di quanto casualmente intercettato (617 comma 2). Meno logicamente sono punibili anche in caso di installazione di apparecchi di intercettazione (617 bis) i quali sono sempre installati dagli stessi appassionati di radio. In tal caso detta punibilità contrasta con il diritto di utilizzare lo scanner per l’ascolto delle gamme d’onda consentite (radioamatori ma anche radiodiffusione e radiodeterminazione);

- i giornalisti: per questa categoria professionale l’ascolto delle frequenze riservate non è certamente casuale ma voluto per l’esercizio del diritto di informare. In tal caso, come abbiamo visto per la testata Merateonline, i Giudici non hanno riconosciuto l’esimente del diritto di cronaca ma anzi hanno addebitato i due differenti reati di installazione e di intercettazione.

Non c’è dubbio invece che, nel caso sopravvivesse l’art. 18 del regio decreto 1067, prima o poi i Giudici di Cassazione dovrebbero prendere atto della sua permanenza in vigore, modificando la propria lettura delle normativa in tema di ascolto mediante ricevitori scanner (punibilità solo dell’ascolto seguito da propalazione di quanto intercettato) in senso rispettoso del diritto d’informare e di essere informati riconosciuto dalla Corte costituzionale.
Ci auguriamo quindi che – come peraltro consentito dal comma 14 dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 - il Governo ritorni sui propri passi, mantenendo in vigore una norma la cui applicazione aveva sino a pochi anni fa permesso ai Giudici di distinguere gli utilizzatori di scanner tra malintenzionati da punire e semplici appassionati da tollerare.

07 ottobre 2008

Germania, niente tassa se ascolti la radio su Internet

Un tribunale amministrativo della città tedesca di Münster ha deciso che per ricevere la radio via Internet non occorre pagare alcuna tassa. Da quel che leggo sul Tagesspiegel la decisione è stata motivata sulla base delle ultime statistiche, che dicono che i tedeschi con più di 14 anni ascoltano la radio su Internet solo in percentuale minima: un 2,1%, che sale al 3,4% se si restringe il campione ai navigatori ultra-quattordicenni. Troppo poco per giustificare la richiesta di versare il canone - che in Germania si chiama GEZ perché riscossa dalla "Gebühreneinzugszentrale", l'esattoria centrale - anche se al posto della radio o della tv si possiede un computer o un telefonino. Una situazione, come si vede, molto simile alla nostra, con la differenza che da quelle parti si paga anche il canone per la sola radio.
Nella fattispecie la sentenza è arrivata nella causa che ha visto contrapposti l'emittente regionale WDR e un giovane studente che si rifiutava di pagare il canone di 5 euro e rotti mensili. Secondo i calcoli il canone versato per il possesso di apparati aggiuntivi ammontava nel 2007 a quasi 6 milioni di euro. Dopo questa decisione, se non ci saranno ripensamenti sulla sentenza, è possibile che le norme sui canoni radiotelevisivi siano riviste.


Rundfunkgebühren
"Tschüss GEZ"
Das Verwaltungsgericht in Münster hat entschieden, dass der Besitz eines Internet-PCs nicht zwangsläufig die GEZ-Gebühr rechtfertigt. Das Urteil könnte eine Lawine ins Rollen bringen.

8.10.2008
Von Kurt Sagatz

„Zumindest im Privatbereich siehts jetzt so aus, dass die GEZ erstmals schlechte Karten hat“, heißt es im Weblog „Tante Jays Café“ unter der Überschrift „Tschüss GEZ“, und auch durch die anderen Internetforen verbreitet sich die Meldung über „Neues von der GEZ-Front“ wie ein Lauffeuer. Erstmals hatte das Verwaltungsgericht in Münster am Montag in einem Rechtsstreit zwischen einem Studenten und dem WDR entschieden, dass der Besitz eines Internet-PCs nicht zwangsläufig die GEZ-Gebühr rechtfertigt.
„Student erkämpft wichtiges Urteil gegen die GEZ“, darin sind sich die Internetnutzer einig. Nun allerdings von einer generellen Befreiung privater PC-Nutzer von der GEZ auszugehen, wäre verfehlt, darüber ist sich auch die Bloggerszene im Klaren: „GEZ oder nicht GEZ, das bleibt die Frage“, heißt es in den kritischeren Weblogs.
Das Münsteraner Gericht hatte sich in der Urteilsbegründung unter anderem auf eine Studie von ARD und ZDF gestützt, in der die beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten das Internetnutzungsverhalten der Deutschen unter die Lupe nehmen. Das vernichtende Ergebnis: Von den über 14-jährigen Deutschen schalten gerade einmal 2,1 Prozent ein Netzradio ein, selbst bei den Onlinern sind es nur 3,4 Prozent. Die Annahme, dass der Besitz eines internetfähigen Computers automatisch mit dem Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen aus dem Internet einhergeht, lässt sich damit nicht begründen.
Seit 2007 gibt es die GEZ-Gebühr für Internetcomputer und andere „neuartige Empfangsgeräte“, zu denen auch UMTS- Handys und Smartphones gehören. Die Gebühr orientiert sich an den Radiogeräten, für die derzeit 5,52 Monat gezahlt werden müssen, wenn nicht bereits für ein anderes Radio- und Fernsehgerät gezahlt wird. In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass die Auswirkungen dieser neuen Gebühr kaum den zusätzlichen Aufwand rechtfertigen. Im Jahr 2007 kamen gerade einmal 5,9 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen zustande, teilte die GEZ auf Anfrage mit.
Ein grundsätzlicher Abschied von der GEZ bleibt dennoch selbst für Studenten Wunschdenken – so sie zum Beispiel als Bafög-Empfänger nicht ohnehin von der Zahlung der Rundfunk- und Fernsehgebühren befreit sind. Fakt ist: In vielen Studentenzimmern steht längst kein Fernseher oder Radio mehr. Der Computer ist nicht nur ein unverzichtbares Arbeitswerkzeug, sondern auch die zentrale Unterhaltungsplattform. Im Münsteraner Gerichtsfall hatte es der WDR allerdings versäumt, den Nachweis zu erbringen, ob der Student mit seinem Computer Radio- oder Fernsehprogramme nutzt. Bekanntlich verursacht dieser Akt erhebliche Probleme, das wurde vom Gericht durchaus berücksichtigt. Wenn sich am Computer allerdings ein Fernseh-Stick für den DVB-T-Empfang befindet, wäre dieser Nachweis zumindest theoretisch keine unüberwindliche Hürde.
Noch ist das Urteil aus Münster nicht rechtskräftig, „wir haben vier Wochen Zeit, um die Berufung zu prüfen“, heißt es aus Köln. Dennoch ruft die Entscheidung aus Nordrhein-Westfalen in Erinnerung, dass die Internetgebühr nur unter Vorbehalt eingeführt wurde. Damit verbunden war die Aufforderung, das Gebührenssystem insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Als eine Alternative zur geräteabhängigen Gebühr gilt eine haushaltsbezogene Abgabe. Solange der Rundfunkstaatsvertrag an der Gebührenpflicht festhalte, ohne neueren technischen Entwicklungen erkennbar Rechnung zu tragen, sei eine einschränkende Auslegung geboten. Sonst stelle die Gebühr eine „unzulässige Besitzabgabe“ für Internet-PCs dar, hatte das Münsteraner Gericht erklärt. Die Diskussion über das neue Gebührensystem läuft bereits. Für die nächsten Gebührenperiode von 2009 bis 2012 dürfte sie nach Experteneinschätzung jedoch ohne Auswirkungen bleiben.