Un lettore commenta la notizia riguardante scomparsa della voce "Web radio personali" dal modulo SIAE per la registrazione delle attività trasmissive online, segnalandomi che dopo il mio post è scomparso anche il "Modello AWR" da utilizzare per registrare le attività di trasmissione online. La URL per il download rimanda a un documento con una solta scritta: "documento in costruzione". Segno che in SIAE sono in atto ripensamenti?
In attesa di ulteriori sviluppi, la questione dei diritti, questa volta discografici, si ripropone con questo comunicato stampa della SCF, il consorzio "che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, come previsto dalla legge italiana sul diritto d’autore e dalle direttive dell’Unione Europea." La SCF dà ampio spazio alla sentenza del Tribunale di Milano 10901/2010, che ha condannato un dentista a una multa per aver diffuso musica nel suo studio, attraverso una radio. Anche su queste forme di diffusione in pubblico (anche se diciamolo, non credo che i clienti del professionista milanese fossero molto concentrati sulla musica) la legge impone di pagare i diritti discografici ai produttori. Diritti, lo ricordiamo, che sono indipendenti e separati dai diritti d'autore versati alla SIAE. Pur ribadendo in modo esplicito "che il ricorso alla via giudiziaria non è certo la strada che SCF intende perseguire per affermare i diritti degli artisti e dei produttori," il presidente del consorzio Saverio Lupico, sottolinea l'importanza di questa sentenza, la quale costituirà sicuramente un precedente.
Bisogna senz'altro dare atto a SCF del pacato realismo scelto nell'approccio verso una questione che comunque la si veda mette in risalto il problema dell'adeguamento della normativa sui diritti d'autore alle specificità dei nuovi media, ma mi chiedo se in una situazione di questo tipo, dove l'ascolto "personale" della radio viene esteso a un pubblico oggettivamente molto ristretto, non si debba ricorrere a meccanismi di tutela più accomodanti, fissando delle eccezioni che oltretutto possono giovare all'immagine complessiva di regole sacrosante (il pagamento di tasse e diritti) troppo spesso percepite come insopportabili "balzelli". Ma mi rendo anche conto che il mio ragionamento corre a sua volta il rischio di degenerare in una forma di generale disprezzo della norma.
Nella definizione statutaria di questo organismo si legge che "SCF negozia con i singoli “utilizzatori” o con le loro associazioni di categoria la misura del compenso dovuto ad artisti e produttori discografici. Attraverso il rilascio di un’unica licenza, consente agli utilizzatori di diffondere in pubblico il repertorio musicale di tutte le case discografiche rappresentate, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge." Decisamente, l'unica soluzione è discutere e decidere insieme, magari tenendo conto delle esigenze e delle capacità di spesa di singoli (vedi il caso delle Web radio individuali) che non hanno ambizioni commerciali.
DENTISTA CONDANNATO A MILANO: DIFFONDEVA MUSICA SENZA PAGARE I DIRITTI A SCF. STORICA SENTENZA, CHE INTERESSA TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI.La musica dal dentista è una forma di “pubblica diffusione”, analoga a quella utilizzata in contesti come bar, ristoranti, alberghi. Così il Tribunale di Milano ha condannato un dentista per il mancato pagamento dei ‘diritti discografici’. Saverio Lupica, Presidente di SCF “una sentenza innovativa applicabile a tutti gli studi professionali”.Milano, 15 ottobre 2010 – Storica sentenza a favore dei diritti connessi discografici. Il Tribunale di Milano ha condannato il titolare di uno studio dentistico per aver diffuso musica attraverso una radio senza aver corrisposto a SCF i compensi, previsti dalla legge sul diritto d’autore, a favore di artisti e produttori discografici (autonomi e indipendenti rispetto a quanto dovuto a Siae per i diritti d’autore).Con sent.10901/2010 il Tribunale di Milano ha confermato che la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati - come quelli dentistici - rappresenta una forma di “pubblica utilizzazione”, come definita espressamente nella Legge sul Diritto d’Autore (art. 73 bis - L.D.A. 633/41).Nello specifico, in linea con quanto già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (sent. C-306/05 - Corte di Giustizia), la decisione conferma come l’elemento discriminante rispetto all’insorgenza del diritto sia la messa a disposizione delle registrazioni discografiche ‘a un pubblico di persone’, a prescindere dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione di musica.I giudici milanesi hanno, infatti, stabilito che la clientela di uno studio dentistico è qualificabile come ‘pubblico’, in quanto appare potenzialmente indeterminata sia nel numero, che nella sua composizione; il fatto che l’accesso dei clienti allo studio avvenga in maniera programmata rappresenta una mera modalità organizzativa.La sentenza di Milano conferma e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che ha caratterizzato la tutela dei diritti di artisti e discografici in questi ultimi anni, riaffermando che il pagamento del compenso SCF è dovuto qualsiasi sia il mezzo utilizzato, anche una radio. Nello specifico è in linea con la normativa europea e con quanto già da tempo avviene negli altri paesi dell’Unione, dove gli studi medici e dentistici riconoscono regolarmente il pagamento dei diritti discografici a fronte dell’utilizzo di musica d’ambiente, per offrire ai propri pazienti un ambiente più confortevole e rilassante.“La sentenza del tribunale di Milano rappresenta un provvedimento estremamente positivo e innovativo perché fissa di fatto un principio di applicabilità di più ampio respiro, che interessa a questo punto tutti gli studi professionali, come per esempio in generale tutte le altre tipologie di studi medici, quelli di avvocati, di architetti, commercialisti, notai.” - commenta Saverio Lupica, Presidente di SCF Consorzio Fonografici - “Si tratta indiscutibilmente di un ottimo risultato sul fronte della tutela dei diritti discografici. In questa occasione teniamo comunque a ribadire e confermare, ancora una volta, che il ricorso alla via giudiziaria non è certo la strada che SCF intende perseguire per affermare i diritti degli artisti e dei produttori. Al contrario: crediamo che il dialogo e la negoziazione siano le uniche soluzioni ragionevoli per dare applicazione a quello che è a tutti gli effetti un obbligo di legge, nel rispetto delle parti coinvolte. Una tesi, la nostra, che trova ogni giorno sempre più facile applicazione grazie al comportamento responsabile di un numero sempre maggiore di operatori professionali, attivi nei più svariati settori, che, grazie anche alla collaborazione instaurata con le rispettive associazioni di categoria, fanno uso di musica riconoscendo spontaneamente i diritti di artisti e produttori discografici”.