24 gennaio 2011

Agcom: Web radio no profit non necessitano permessi

Finalmente un po' di chiarezza da parte di Agcom sulla questione dei regolamenti del decreto Romani, quello che armonizza in Italia la normativa sui media audiovisivi digitali europei. Con un notevole balzo in avanti semplificativo (che riguarda anche l'interfaccia utente di un sito Web ampiamente rinnovato), il garante delle Comunicazioni pubblica anche una utilissima FAQ. Ecco le risposte relative all'esercizio di una Web radio:

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle competenze ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto “decreto Romani”, di seguito il Decreto), ha approvato due Regolamenti concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (in sostanza web-TV, IPTV e mobile TV), nonché la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
La disciplina adottata è di derivazione comunitaria. Il Decreto, infatti, ispirandosi alle definizioni e ai criteri contenuti nella Direttiva europea 2007/65/CE, ora 2010/13/UE, e tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti avvenuti nel settore audiovisivo, stabilisce di applicare un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (art. 21, comma 1-bis, del Decreto) o a richiesta (art. 22-bis del Decreto).
Al fine di rendere più agevole la lettura di alcune delle novità introdotte dalla disciplina, l’Autorità ha predisposto un elenco di F.A.Q. le cui risposte hanno lo scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni contenute nei regolamenti.

6) Sono una micro web-tv/web-radio, devo chiedere l’autorizzazione?
No. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.
7) Quali sono i ricavi indicati per la soglia di esenzione?
I ricavi a cui fare riferimento sono quelli derivanti da c.d. attività tipiche, ovvero pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento. Da tali ricavi vanno naturalmente esclusi quelli derivanti da servizi diversi da quelli televisivi quali, ad esempio, quelli di hosting, che dunque non vanno computati ai fini della determinazione della soglia di esenzione. Considerando lo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, si tratta della voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

10) Se non devo chiedere l’autorizzazione, posso trasmettere?
Sì. Su chi non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti, non incombono né obblighi né divieti in base al Decreto.

13) Quanto e come devo pagare per l’autorizzazione?
I contributi di istruttoria previsti per la prestazione di servizi lineari e a richiesta sono dovuti solo da parte di chi richiede l’autorizzazione. Tutti gli altri soggetti non devono versare contributi. Essi ammontano, rispettivamente, a 500 euro per la televisione e 250 euro per la radio da corrispondere una tantum. Non sono previsti canoni annuali.

14) Se sono una pubblica amministrazione, posso gestire una web-tv/web-radio?
Sebbene il Testo unico preveda che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di web-tv/web-radio o di video a richiesta, sono chiaramente fatte salve le web tv/web-radio che svolgono le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000 e quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie.

20) Sono una radio a richiesta, devo chiedere l’autorizzazione?
No. Mentre la direttiva disciplina solo i servizi audiovisivi, il decreto di recepimento si è limitato a fare riferimento alle radio lineari trasmesse sul web, mentre non reca alcuna disciplina per quelle a richiesta.

21) I regolamenti si applicano ai siti che diffondono contenuti generati dagli utenti (cd. UGC)?
No. Le delibere dell’Autorità, in piena aderenza con i principi stabiliti dalla direttiva e dal decreto, ne hanno esplicitamente previsto l’esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti, tranne nel caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni in capo ai soggetti aggregatori: sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta.
Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.

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