20 aprile 2011

Diritto d'ascolto: niente più limiti alla copertura dei ricevitori

Giorgio Marsiglio, avvocato e giurista che si occupa da tempo degli aspetti legali delle attività radioamatoriale e di radioascolto, mi segnala che si è positivamente concluso l'iter di una pratica di "infrazione" delle normative europee che lo stesso Giorgio aveva sollevato quattro anni fa a proposito dei regolamenti che in Italia e solo in Italia imponevano ancora delle limitazioni alla copertura frequenziale dei ricevitori radio (in passato alcune porzioni delle MF e HF erano proprio off limits per evitare la possibilità di intercettazione di servizi non broadcast). Tutte regole che in epoca recente sono venute meno ma che la normativa italiana non aveva recepito. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2011, mi scrive Giorgiom, « il nostro Esecutivo ha evitato il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione europea provvedendo ad abrogare - con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 gennaio 2011, n. 36 - i tre decreti del 1985, 1987 e 1995 che ponevano ingiustificati limiti alle frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione.»
Restano invece attuali e in vigore le norme e i dispositivi di sentenza che obbligano, in Italia, a utilizzare la massima circospezione nell'utilizzo dei ricevitori "scanner" ad ampia copertura di frequenza, in particolare nelle VHF e UHF. Sono ancora numerosi gli appassionati che tramite questi dispositivi monitorano per mero interesse hobbystico le frequenze di servizi come le comunicazioni a supporto della navigazione aerea. Altri appassionati si interessano invece alle comunicazioni delle forze di soccorso, pronto intervento e pubblica sicurezza. Ebbene, per gli "scanneristi" devono svolgere la loro attività senza dare troppo nell'occhio e soprattutto senza divulgare o utilizzare contenuti troppo sensibili, perché c'è il rischio di incorrere in gravi sanzioni. Come si può leggere sul sito che Giorgio Marsiglio dedica a "Il diritto al radioascolto", in un articolo del 2009 intititolato "Scanner e leggi: ora bisogna proprio stare attenti", nelle conclusioni finali:
«gli appassionati di radioascolto: ai sensi dell’art. 617, comma 1, del codice penale, non sono punibili in caso di intercettazione effettuata mediante ricevitori scanner in maniera non fraudolenta (quindi fortuita o casuale). Naturalmente sono punibili in caso di rivelazione di quanto casualmente intercettato (617 comma 2). Meno logicamente sono punibili anche in caso di installazione di apparecchi di intercettazione (617 bis) i quali sono sempre installati dagli stessi appassionati di radio. In tal caso detta punibilità contrasta con il diritto di utilizzare lo scanner per l’ascolto delle gamme d’onda consentite (radioamatori ma anche radiodiffusione e radiodeterminazione).»
Per la categoria dei giornalisti, che spesso in passato utilizzavano gli scanner per essere a conoscenza dei fatti di cronaca nera, i rischi di punibilità sono ancora maggiori dopo la famosa sentenza che ha visto condannare nel 2008 i cronisti del quotidiano telematico Merateonline:
«per questa categoria professionale l’ascolto delle frequenze riservate non è certamente casuale ma voluto per l’esercizio del diritto di informare. In tal caso, come abbiamo visto per la testata Merateonline, i Giudici non hanno riconosciuto l’esimente del diritto di cronaca ma anzi hanno addebitato i due differenti reati di installazione e di intercettazione.»

3 commenti:

Giorgio Marsiglio ha detto...

Solo per ringraziarti, Andrea, del "rilancio" della mia notizia.

Opportuna, inoltre, la tua precisazione relativi ai ricevitori "scanner" che rimangono soggetti a norme restrittive, indipendentemente dal fatto che si fregino o meno della marcatura CE.

Restano altrettanto fuori dagli effetti del nuovo decreto 36 i normali ricevitori delle stazioni della radiodiffusione che non siano corredati di tale marcatura (e quanti ne abbiamo nelle nostre case, alcuni molto buoni).

In tale ultimo caso, però, dobbiamo ricordarci che - quando leggiamo "CE" sui prodotti che compriamo - più che ad un fardello dobbiamo pensare invece ad una garanzia di rispetto delle normative in tema di bassa tensione (LVD o LVE) e di compatibilità elettromagnetica (EMC) (non della R&TTE la quale si applica sì alle apparecchiature radio ed ai terminali di telecomunicazioni, escluse però proprio quelle "di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva").

Buona Pasqua a tutti!

Giorgio Marsiglio ha detto...

Dimenticavo, non sono avvocato (laureato in giurisprudenza sì, comunque, e quindi - bontà di chi lo dice - giurista)!

Tale precisazione non è per pignoleria, ma per il fatto che avvocato si diventa dopo laurea, due anni di pratica ed esame di stato finale (non tra i più semplici). Personalmente, dopo la laurea, ho preferito seguire altre strade, meno dure.

Auguri ancora.

Andrea Lawendel ha detto...

Diciamo che senza esserlo "certificato", lo sei "de facto" in quanto patrocinatore delle cause del radioascolto!