Sarò anche un diavolaccio, come scrivono generosamente gli amici di Newslinet, però quando si tratta di regolamenti italiani sono più bravi loro a scovare le notizie. Avevo chiesto agli addetti stampa dell'Agcom di avvertirmi quando sul sito Web dell'authority sarebbe stato disponibile il testo della delibera sulla radio digitale concordata lo scorso novembre. Ma evidentemente, con il trasloco in corso nella sede romana e le feste incombenti non se n'è fatto nulla. Il testo è stato pubblicato il 21 dicembre e lo trovate a questo indirizzo. Tutto quello che interessa è nell'Allegato A, dove nelle ultime righe si leggono queste
«Disposizioni finaliPer il resto, si sa, i sistemi ufficialmente adottati sono il DAB+ e il DMB. Tagliata la strada a HD Radio nelle onde medie, mentre rimangono aperte quelle per "sperimentazioni" non vincolanti di altri sistemi, anche in FM.
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 39.octies , comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla delibera n. 266/06/CONS in materia di disciplina delle trasmissioni radiofoniche digitali mobili.
2. Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e , comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero.
3. L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale . La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa , rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali . L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, nè essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori.. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali , nonché a comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione.»
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